Avvio alle armi
Le operazioni di leva hanno origine in ambito
comunale tramite la predisposizione della lista di leva nella quale
vengono inseriti tutti i giovani legalmente domiciliati nel comune che
nel corso dellanno compiono il 17° anno di età.
A tal fine, il 1° gennaio di ogni anno i Capi delle Amministrazioni
comunali rendono noto, tramite pubblico manifesto, ai giovani che nellanno
stesso compiono il 17° anno di età, il dovere di farsi inserire nella
lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati ed ai
genitori e tutori dei predetti giovani lobbligo di curarne liscrizione.
Nel trimestre di compimento del 18° anno di età
(per trimestre si intendono i periodi gennaio/marzo primo trimestre,
aprile/giugno secondo trimestre, luglio/settembre terzo
trimestre, ottobre/dicembre quarto trimestre) e comunque non prima
del raggiungimento della maggiore età ogni cittadino maschio viene
sottoposto a visita di leva. Il giorno ed il luogo ove presentarsi è
indicato sul precetto personale inviato agli interessati da parte del
Comune di residenza.
Lorgano che opererà laccertamento fisio-psico-attitudinale è il
Consiglio di Leva competente per territorio.
In caso di mancata ricezione del precetto entro il trimestre di
compimento del 18° anno di età, è consigliabile rivolgersi allAutorità
comunale del luogo di residenza o di dimora al fine di acquisire notizie
in merito
Coloro che risiedono fuori dal Comune ove ha sede il Consiglio di Leva
riceveranno unitamente al precetto e ad un opuscolo informativo sul
servizio di leva dei tagliandi di viaggio che permetteranno di
raggiungere gratuitamente, tramite normali mezzi di linea, la sede del
Consiglio e di ritornare al proprio domicilio.
Gli iscritti di leva chiamati a visita devono presentarsi al Consiglio
di Leva muniti di idoneo documento di identificazione, del codice
fiscale e di eventuali attestati di qualifica o di specializzazione, nel
giorno e nellora indicati nel precetto personale che hanno ricevuto
dallAmministrazione Comunale.
Il giovane che senza legittimo motivo non si presenta al competente
Consiglio di Leva nel giorno stabilito per sottoporsi alla visita di
leva è dichiarato renitente e diffidato dal competente Ufficio di Leva
dopo la chiusura della relativa sessione di leva (dopo il 31
dicembre) a presentarsi al Consiglio di Leva.
Entro sei mesi dalla data dellavvenuta notifica della diffida, liscritto
che non abbia regolarizzato la propria posizione verrà arruolato senza
visita e denunciato allAutorità Giudiziaria Ordinaria.
Di conseguenza, nel caso in cui un giovane abbia un legittimo
impedimento a presentarsi nellora e nel giorno indicati sul precetto
(ad esempio è impegnato in esami scolastici) dovrà presentare allUfficio
leva competente una documentata istanza per essere visitato in altro
giorno.
I giovani iscritti nelle liste di leva di un Comune diverso da quello in
cui hanno preso stabile residenza dopo la formazione delle liste della
loro classe possono chiedere di essere trasferiti nelle liste del Comune
ove risiedono.
In tal caso occorrerà presentare apposita istanza al competente Ufficio
leva del Comune entro il giorno delleffettivo concorso alla leva
(data di presentazione a visita indicata sul precetto).
Liscritto di leva precettato a visita presso il Consiglio di Leva di
appartenenza ha la facoltà di chiedere, qualora abbia mutato la propria
residenza o dimora, la visita per delegazione presso il Consiglio di
Leva che ha competenza sul luogo di residenza o dimora.
In tal caso occorrerà inoltrare apposita istanza allUfficio Leva di
residenza.
La visita di leva
La visita di leva è finalizzata ad accertare il
grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani
allimpiego in incarichi del servizio militare e viene effettuata nellarco
di due o tre giorni, anche se può avere una durata più lunga per
coloro che vengono inviati in osservazione presso lOspedale Militare.
Essa consiste essenzialmente in:
Durante i giorni necessari per lo svolgimento di
detta visita, i giovani, che lo richiedono, possono fruire di vitto e
alloggio a carico dellAmministrazione Difesa e a tutti
indistintamente viene corrisposta una indennità ragguagliata alla paga
giornaliera del soldato.
Al termine degli accertamenti sanitari che prevedono
eventualmente anche losservazione ospedaliera, il giovane potrà
risultare:
-
idoneo allespletamento del
servizio militare di leva ed arruolato; in questo caso viene
rilasciato il foglio di congedo illimitato provvisorio (leffettiva
prestazione del servizio militare avverrà entro il semestre
successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e,
comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle
esigenze funzionali delle Forze Armate determinate nel quadro di una
gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il
cittadino ha diritto alla dispensa).
Ad ogni soggetto risultato idoneo viene assegnato, a
seguito degli accertamenti sanitari e delle visite mediche, un
profilo sanitario che tiene conto di nove caratteristiche
somato-funzionali: la psiche (PS), la costituzione (CO), lapparato
cardiocircolatorio (AC), lapparato respiratorio (AR), gli
apparati vari (AV), lapparato locomotore superiore (LS), lapparato
locomotore inferiore (LI), il visus (VS) e ludito (AU). Ad ognuna
delle citate caratteristiche viene attribuito un coefficiente da 1 a
4, che al suo crescere esprime un grado di funzionalità inferiore.
Di conseguenza, per ogni soggetto vi sarà un profilo sanitario
differenziato e graduato in relazione alle risultanze dei predetti
accertamenti/visite mediche. Difatti, non tutti i giovani dichiarati
abili presentano in egual misura i requisiti della idoneità: ai
fini di una corretta assegnazione alle varie Armi, Servizi e
specialità occorre tenere conto del grado di robustezza e prestanza
fisica di ognuno e della presenza di eventuali imperfezioni o lievi
infermità che, pur senza essere motivo di inidoneità al servizio
militare, possono risultare incompatibili con limpiego di alcuni
incarichi, senza invece comportare alcuna controindicazione per
altri;
-
rivedibile a causa di temporanea
infermità ritenuta comunque sanabile; in questo caso il giovane
sarà richiamato a visita di leva lanno successivo.
I giovani dichiarati rivedibili possono chiedere di essere
rivisitati in anticipo (solitamente occorre attendere un anno dalla
prima visita), con lavvertenza, però, che la visita non potrà
avvenire prima che siano trascorsi sei mesi dalla precedente e
comunque non prima dellapertura della successiva sessione di leva
e cioè lanno successivo (ad es. giovane dichiarato rivedibile il
3.4.1997 anticipo nuova visita da gennaio 1998 in poi; giovane
dichiarato rivedibile il 7.7.1997 anticipo nuova visita dal
7.1.1998 in poi).
A seguito della seconda visita il giovane potrà essere dichiarato:
-
idoneo al servizio militare ed arruolato;
-
riformato;
-
rivedibile per la 2^ volta, se
tossicodipendente. In tal caso alla 3^ visita il giudizio dovrà
necessariamente essere di idoneità o di riforma;
-
riformato in quanto riconosciuto
non idoneo alla prestazione del servizio militare incondizionato
(l'elenco delle imperfezioni ed infermità che danno luogo alla
riforma è fissato dal D.M. del 29 novembre 1995).
I giovani dichiarati riformati possono chiedere di essere
sottoposti a nuova visita al fine di ottenere, se riconosciuti
idonei, la revoca della riforma.
Inoltre, lAmministrazione Difesa ha la facoltà di procedere dautorità
ad accertamenti sanitari di controllo sui giovani dichiarati
riformati (la mancata presentazione nel giorno e nellora
stabiliti comporta la dichiarazione di renitenza).
Difatti, lart. 53, D.P.R. 14.2.1964, n. 237 dispone che la
decisione di riforma pronunciata dal Consiglio di Leva è revocabile
per determinazione del Ministro della Difesa entro il termine di due
anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause
che la motivarono non sussistano o siano cessate.
Le decisioni di idoneità, rivedibilità o
riforma pronunciate dai Consigli di Leva possono essere impugnate
tramite ricorso amministrativo al Ministero della Difesa
Direzione Generale della Leva Piazzale K. Adenauer 00100
ROMA EUR, entro il termine di 30 gg. per motivi di legittimità
e di merito oppure tramite ricorso giurisdizionale al TAR entro il
termine di 60 gg. per soli motivi di legittimità.
In sede di visita di leva viene svolta una
importantissima opera a vantaggio della collettività nazionale
attraverso una valida azione di medicina preventiva, che spesso
mette in luce infermità latenti che, senza tale visita, sarebbero
scoperte dopo tanti anni, quando cominciano a dare i primi sintomi o
nel peggiore dei casi quando la situazione è irrimediabilmente
compromessa o difficilmente recuperabile.
La visita viene svolta da personale sanitario qualificato e
specializzato nel pieno rispetto delle norme medico-legali, con
tecniche diagnostiche adeguate, non invasive, e senza arrecare alcun
danno alla persona.
In particolare, la visita di leva prevede, fra i vari accertamenti,
leffettuazione dellesame radiologico del torace, tramite il
quale è possibile riconoscere malattie dellapparato
respiratorio, dellapparato cardiovascolare e del mediastino (lo
spazio compreso fra i polmoni) che, talora, possono essere
asintomatiche ed essere, quindi, scoperte solo quando hanno
raggiunto notevole gravità. Fra queste malattie, inoltre, ve ne
sono alcune di natura infettiva che possono essere diffuse ad altri
individui.
Lesame radiologico, quindi, viene eseguito nellinteresse sia
del giovane che dellAmministrazione Difesa che è obbligata per
legge ad accertare lidoneità al servizio militare, garantendo
nel contempo la salute della collettività.
Il predetto esame comporta lesposizione ad una dose minima di
radiazioni ionizzanti, dette comunemente Raggi X. Queste radiazioni
interagiscono con le cellule del corpo umano e possono produrre
danni in caso di esposizione a dosi elevate e/o ripetute
frequentemente nel tempo. Di per sé, un singolo esame radiologico
del torace è praticamente innocuo.
Comunque, a maggiore tutela della sicurezza, i giovani chiamati a
visita, qualora in possesso di radiografie del torace eseguite non
oltre 6 mesi prima della visita, potranno esibirle al personale
medico: in tal caso la radiografia non sarà ripetuta, salvo che
dalla visita non emergano elementi nuovi.
Al momento delleffettuazione dellesame radiologico verrà data
lettura di una nota informativa da parte del Capo Nucleo Medico o di
un suo delegato che dovrà acquisire il consenso o diniego del
giovane.
Al termine della visita di leva sarà possibile accedere, ai sensi
della legge 241/90 e previa apposita richiesta, alla propria
documentazione sanitaria. Inoltre, il Capo del Nucleo Medico potrà
comunicare per iscritto al giovane, qualora lo ritenga doveroso, le
patologie emerse in sede di accertamenti sanitari.
Differimento della visita di
leva e ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio
E importante sottolineare che le nuove norme di
cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 entrato in vigore il
31.12.1998 parlano di ritardo delladempimento degli obblighi di
leva e non già di ritardo della prestazione del servizio
alle armi: di conseguenza, chiedendo ed ottenendo questo
beneficio, si avrà non solo un ritardo nella prestazione del servizio
militare di leva, ma anche un ritardo nella sottoposizione alla visita
di leva.
La visita di leva verrà effettuata, quindi, non già nel trimestre in
cui vengono compiuti i 18 anni, bensì nel trimestre successivo a quello
in cui termina il beneficio del ritardo, mentre lavvio alle
armi per i giovani risultati abili e arruolati avverrà, come
stabilito con norma di carattere generale, entro il semestre successivo
il trimestre in cui è stata effettuata la visita di leva e, comunque,
non oltre il trimestre successivo (max entro 9 mesi).
I giovani nati dal 1° gennaio al 30 settembre o comunque chiamati a
visita entro il mese di settembre (esclusi i rivedibili) possono
chiedere, fino al giorno della visita, il differimento della visita fino
al 30 settembre inviando, con raccomandata A. R. il modulo allegato al
precetto a visita o presentando la relativa richiesta allUfficio Leva
di appartenenza che ne rilascerà ricevuta.
Linteressato dovrà dichiarare di frequentare o aver frequentato nellanno,
in Italia o allestero (per lestero a determinate condizioni), un
corso distruzione secondaria superiore, sempre che sia in grado di
frequentare nellanno scolastico che inizierà a settembre almeno la
terzultima classe, impegnandosi a presentare la domanda di ritardo entro
il 30 settembre.
La prima istanza di ritardo va presentata allUfficio Leva di
appartenenza, mentre le successive vanno prodotte al Distretto Militare
di appartenenza. Per i soggetti residenti allestero la domanda va
prodotta allUfficio Consolare italiano.
La presentazione dellistanza può avvenire tramite consegna personale
agli Enti sopracitati o tramite servizio postale (raccomandata con
avviso di ricevimento): in questultimo caso farà fede il timbro a
data apposto dallufficio postale accettante.
Soggetti legittimati a chiedere il ritardo e
requisiti:
-
studenti di istituti di istruzione di II
grado
Il ritardo può essere concesso per non più di 3 volte a tutti
coloro che frequentano in Italia o in un paese dellUnione Europea
lultimo, penultimo o terzultimo anno di un istituto di
istruzione di II grado, indipendentemente dalla durata del corso e
purchè non abbiano ancora compiuto il 22° anno di età.
Chi usufruisce per 3 volte di detto ritardo non potrà fruire di
ritardi quale studente universitario.
Anche i cittadini che frequentano tali corsi in un Paese al di fuori
dellUnione Europea possono fruire del beneficio del ritardo, a
condizione che il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto
dallo Stato Italiano.
Gli studenti iscritti allultimo anno possono chiedere, unitamente
al beneficio del ritardo, di essere sottoposti a visita di leva nel
1° trimestre dellanno solare in cui termina il predetto
beneficio e di iniziare il servizio di leva nel corso dellultimo
trimestre dello stesso anno.
Rimane, comunque, salvo il diritto di richiedere la concessione di
ulteriori ritardi, fermo restando i limiti precedentemente indicati.
Termini e documentazione.
La domanda, corredata dal certificato di iscrizione rilasciato dalla
scuola o da dichiarazione sostitutiva resa dallinteressato, deve
essere prodotta entro il 30 settembre dellanno
scolastico per il quale si richiede il beneficio.
I cittadini nati nellultimo trimestre dellanno possono
presentare domanda (questo vale solo per la prima domanda e non già
per le successive) anche in sede di chiamata alla leva.
Il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al 30
settembre dellanno successivo.
-
Ritardo per motivi di studio per gli
studenti universitari
Soggetti legittimati a chiedere il ritardo
Possono ottenere tale beneficio i cittadini che frequentano corsi
universitari di diploma o di laurea in Italia o nei Paesi dellUnione
Europea fino al compimento delle seguenti età diversificate a
seconda della durata del corso di studi:
25 anni ê corsi di 3 anni;
26 anni ê corsi di 4 anni;
27 anni ê corsi di 5 anni
28 anni ê corsi di durata maggiore di 5 anni.
Anche i cittadini che frequentano tali corsi in un Paese al di fuori
dellUnione Europea possono fruire del beneficio del ritardo, a
condizione che il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto
dallo Stato Italiano.
Requisiti per ottenere il beneficio
I requisiti necessari per ottenere il beneficio in questione sono i
seguenti:
Prima richiesta ê iscrizione ad un corso universitario;
Seconda richiesta ê superamento di 1 esame previsto dal piano di
studi;
Terza richiesta ê superamento di 3 esami previsti dal piano di
studio del 1° e 2° anno;
Quarta richiesta ê superamento di 6 esami previsti dal piano di
studio del 1°, 2° e 3° anno;
Quinta richiesta e successive ê aver sostenuto ulteriori 3 esami
per anno rispetto alla quarta richiesta.
Il beneficio non può essere concesso se il
soggetto ha già fruito per 3 anni del ritardo per la frequenza di
corsi di istruzione secondaria superiore o se non può ultimare gli
studi intrapresi entro lanno di compimento delletà
sopraindicato.
Termini e documentazione
30 settembre per la richiesta concernente il primo anno,
corredata dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione
sostitutiva.
31 dicembre per la richiesta concernente gli anni
successivi, corredata dal certificato comprovante gli esami
sostenuti rilasciato dalluniversità o da una dichiarazione
sostitutiva.
Laureati iscritti a corsi
post-universitari
Sono legittimati, inoltre, a chiedere il beneficio del ritardo (età
massima: fino al compimento del 29° anno di età) i laureati
iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di
dottorato di ricerca, organizzati presso Istituti Universitari.
Per la concessione del beneficio occorrerà documentare la frequenza
ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami previsti dal
piano di studio.
Casi particolari
Gli studenti universitari che pur avendo titolo a presentare la
richiesta di ritardo, esclusa la prima richiesta, non la presentano,
avranno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, a 4
periodi di assenza dal servizio per la durata di otto
giorni al fine di preparare e sostenere gli esami.
Il mancato superamento degli esami comporta la non
computabilità dei periodi di assenza ai fini del compimento
del servizio.
Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che
dovranno sostenere non più di 4 esami oltre lesame di laurea,
possono chiedere di essere avviati al servizio presso un Ente sito
nel Comune ove ha sede lUniversità o in Comune limitrofo.
I predetti giovani hanno, inoltre, la possibilità di usufruire di 4
periodi di assenza della durata di otto giorni
per sostenere gli esami di profitto, nonchè di due giorni
per sostenere lesame di laurea.
Il mancato superamento delle prove comporta anche in
questo caso la non computabilità dei periodi di
assenza ai fini dellassolvimento degli obblighi di leva.
I cittadini già in possesso di un diploma
universitario hanno la possibilità di ottenere il ritardo, nei
limiti di età già sopra indicati, per seguire un corso di laurea.
Ritardo per motivi di studio allestero
Le norme previste per il ritardo per motivi di studio a favore dei
cittadini residenti in Italia trovano applicazione anche nei
confronti dei connazionali che frequentano corsi di istruzione media
superiore o universitaria nei Paesi dellUnione Europea o che
frequentano, al di fuori di detti paesi, corsi i cui titoli di
studio sono considerati equipollenti dallo Stato italiano.
In questultimo caso (Paesi non facenti parte dellUnione
Europea), se si frequentano corsi al termine dei quali non è
rilasciato un titolo di studio considerato equipollente dallo Stato
italiano, si può soltanto chiedere allUfficio Leva lautorizzazione
a soggiornare allestero per motivi di studio.
Le domande tese ad ottenere il beneficio del ritardo devono essere
prodotte presso gli Uffici Consolari italiani.
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