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Avvio alle armi

Le operazioni di leva hanno origine in ambito comunale tramite la predisposizione della lista di leva nella quale vengono inseriti tutti i giovani legalmente domiciliati nel comune che nel corso dell’anno compiono il 17° anno di età.
A tal fine, il 1° gennaio di ogni anno i Capi delle Amministrazioni comunali rendono noto, tramite pubblico manifesto, ai giovani che nell’anno stesso compiono il 17° anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati ed ai genitori e tutori dei predetti giovani l’obbligo di curarne l’iscrizione.

Nel trimestre di compimento del 18° anno di età (per trimestre si intendono i periodi gennaio/marzo – primo trimestre, aprile/giugno – secondo trimestre, luglio/settembre – terzo trimestre, ottobre/dicembre – quarto trimestre) e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età ogni cittadino maschio viene sottoposto a visita di leva. Il giorno ed il luogo ove presentarsi è indicato sul precetto personale inviato agli interessati da parte del Comune di residenza.
L’organo che opererà l’accertamento fisio-psico-attitudinale è il Consiglio di Leva competente per territorio.
In caso di mancata ricezione del precetto entro il trimestre di compimento del 18° anno di età, è consigliabile rivolgersi all’Autorità comunale del luogo di residenza o di dimora al fine di acquisire notizie in merito
Coloro che risiedono fuori dal Comune ove ha sede il Consiglio di Leva riceveranno unitamente al precetto e ad un opuscolo informativo sul servizio di leva dei tagliandi di viaggio che permetteranno di raggiungere gratuitamente, tramite normali mezzi di linea, la sede del Consiglio e di ritornare al proprio domicilio.
Gli iscritti di leva chiamati a visita devono presentarsi al Consiglio di Leva muniti di idoneo documento di identificazione, del codice fiscale e di eventuali attestati di qualifica o di specializzazione, nel giorno e nell’ora indicati nel precetto personale che hanno ricevuto dall’Amministrazione Comunale.
Il giovane che senza legittimo motivo non si presenta al competente Consiglio di Leva nel giorno stabilito per sottoporsi alla visita di leva è dichiarato renitente e diffidato dal competente Ufficio di Leva – dopo la chiusura della relativa sessione di leva (dopo il 31 dicembre) – a presentarsi al Consiglio di Leva.
Entro sei mesi dalla data dell’avvenuta notifica della diffida, l’iscritto che non abbia regolarizzato la propria posizione verrà arruolato senza visita e denunciato all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Di conseguenza, nel caso in cui un giovane abbia un legittimo impedimento a presentarsi nell’ora e nel giorno indicati sul precetto (ad esempio è impegnato in esami scolastici) dovrà presentare all’Ufficio leva competente una documentata istanza per essere visitato in altro giorno.
I giovani iscritti nelle liste di leva di un Comune diverso da quello in cui hanno preso stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe possono chiedere di essere trasferiti nelle liste del Comune ove risiedono.
In tal caso occorrerà presentare apposita istanza al competente Ufficio leva del Comune entro il giorno dell’effettivo concorso alla leva (data di presentazione a visita indicata sul precetto).
L’iscritto di leva precettato a visita presso il Consiglio di Leva di appartenenza ha la facoltà di chiedere, qualora abbia mutato la propria residenza o dimora, la visita per delegazione presso il Consiglio di Leva che ha competenza sul luogo di residenza o dimora.
In tal caso occorrerà inoltrare apposita istanza all’Ufficio Leva di residenza.


La visita di leva

La visita di leva è finalizzata ad accertare il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all’impiego in incarichi del servizio militare e viene effettuata nell’arco di due o tre giorni, anche se può avere una durata più lunga per coloro che vengono inviati in osservazione presso l’Ospedale Militare.
Essa consiste essenzialmente in:

  • accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio;

  • visita medica generale;

  • visite specialistiche;

  • somministrazione di tests vari e colloquio individuale.

Durante i giorni necessari per lo svolgimento di detta visita, i giovani, che lo richiedono, possono fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione Difesa e a tutti indistintamente viene corrisposta una indennità ragguagliata alla paga giornaliera del soldato.

Al termine degli accertamenti sanitari che prevedono eventualmente anche l’osservazione ospedaliera, il giovane potrà risultare:

  • idoneo all’espletamento del servizio militare di leva ed arruolato; in questo caso viene rilasciato il foglio di congedo illimitato provvisorio (l’effettiva prestazione del servizio militare avverrà entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze Armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa).
    Ad ogni soggetto risultato idoneo viene assegnato, a seguito degli accertamenti sanitari e delle visite mediche, un profilo sanitario che tiene conto di nove caratteristiche somato-funzionali: la psiche (PS), la costituzione (CO), l’apparato cardiocircolatorio (AC), l’apparato respiratorio (AR), gli apparati vari (AV), l’apparato locomotore superiore (LS), l’apparato locomotore inferiore (LI), il visus (VS) e l’udito (AU). Ad ognuna delle citate caratteristiche viene attribuito un coefficiente da 1 a 4, che al suo crescere esprime un grado di funzionalità inferiore. Di conseguenza, per ogni soggetto vi sarà un profilo sanitario differenziato e graduato in relazione alle risultanze dei predetti accertamenti/visite mediche. Difatti, non tutti i giovani dichiarati abili presentano in egual misura i requisiti della idoneità: ai fini di una corretta assegnazione alle varie Armi, Servizi e specialità occorre tenere conto del grado di robustezza e prestanza fisica di ognuno e della presenza di eventuali imperfezioni o lievi infermità che, pur senza essere motivo di inidoneità al servizio militare, possono risultare incompatibili con l’impiego di alcuni incarichi, senza invece comportare alcuna controindicazione per altri;

  • rivedibile a causa di temporanea infermità ritenuta comunque sanabile; in questo caso il giovane sarà richiamato a visita di leva l’anno successivo.
    I giovani dichiarati rivedibili possono chiedere di essere rivisitati in anticipo (solitamente occorre attendere un anno dalla prima visita), con l’avvertenza, però, che la visita non potrà avvenire prima che siano trascorsi sei mesi dalla precedente e comunque non prima dell’apertura della successiva sessione di leva e cioè l’anno successivo (ad es. giovane dichiarato rivedibile il 3.4.1997 – anticipo nuova visita da gennaio 1998 in poi; giovane dichiarato rivedibile il 7.7.1997 – anticipo nuova visita dal 7.1.1998 in poi).
    A seguito della seconda visita il giovane potrà essere dichiarato:

    • idoneo al servizio militare ed arruolato;

    • riformato;

    • rivedibile per la 2^ volta, se tossicodipendente. In tal caso alla 3^ visita il giudizio dovrà necessariamente essere di idoneità o di riforma;

  • riformato in quanto riconosciuto non idoneo alla prestazione del servizio militare incondizionato (l'elenco delle imperfezioni ed infermità che danno luogo alla riforma è fissato dal D.M. del 29 novembre 1995).
    I giovani dichiarati riformati possono chiedere di essere sottoposti a nuova visita al fine di ottenere, se riconosciuti idonei, la revoca della riforma.
    Inoltre, l’Amministrazione Difesa ha la facoltà di procedere d’autorità ad accertamenti sanitari di controllo sui giovani dichiarati riformati (la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti comporta la dichiarazione di renitenza).
    Difatti, l’art. 53, D.P.R. 14.2.1964, n. 237 dispone che la decisione di riforma pronunciata dal Consiglio di Leva è revocabile per determinazione del Ministro della Difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

    Le decisioni di idoneità, rivedibilità o riforma pronunciate dai Consigli di Leva possono essere impugnate tramite ricorso amministrativo al Ministero della Difesa – Direzione Generale della Leva – Piazzale K. Adenauer – 00100 ROMA – EUR, entro il termine di 30 gg. per motivi di legittimità e di merito oppure tramite ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg. per soli motivi di legittimità.

    In sede di visita di leva viene svolta una importantissima opera a vantaggio della collettività nazionale attraverso una valida azione di medicina preventiva, che spesso mette in luce infermità latenti che, senza tale visita, sarebbero scoperte dopo tanti anni, quando cominciano a dare i primi sintomi o nel peggiore dei casi quando la situazione è irrimediabilmente compromessa o difficilmente recuperabile.
    La visita viene svolta da personale sanitario qualificato e specializzato nel pieno rispetto delle norme medico-legali, con tecniche diagnostiche adeguate, non invasive, e senza arrecare alcun danno alla persona.
    In particolare, la visita di leva prevede, fra i vari accertamenti, l’effettuazione dell’esame radiologico del torace, tramite il quale è possibile riconoscere malattie dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardiovascolare e del mediastino (lo spazio compreso fra i polmoni) che, talora, possono essere asintomatiche ed essere, quindi, scoperte solo quando hanno raggiunto notevole gravità. Fra queste malattie, inoltre, ve ne sono alcune di natura infettiva che possono essere diffuse ad altri individui.
    L’esame radiologico, quindi, viene eseguito nell’interesse sia del giovane che dell’Amministrazione Difesa che è obbligata per legge ad accertare l’idoneità al servizio militare, garantendo nel contempo la salute della collettività.
    Il predetto esame comporta l’esposizione ad una dose minima di radiazioni ionizzanti, dette comunemente Raggi X. Queste radiazioni interagiscono con le cellule del corpo umano e possono produrre danni in caso di esposizione a dosi elevate e/o ripetute frequentemente nel tempo. Di per sé, un singolo esame radiologico del torace è praticamente innocuo.
    Comunque, a maggiore tutela della sicurezza, i giovani chiamati a visita, qualora in possesso di radiografie del torace eseguite non oltre 6 mesi prima della visita, potranno esibirle al personale medico: in tal caso la radiografia non sarà ripetuta, salvo che dalla visita non emergano elementi nuovi.
    Al momento dell’effettuazione dell’esame radiologico verrà data lettura di una nota informativa da parte del Capo Nucleo Medico o di un suo delegato che dovrà acquisire il consenso o diniego del giovane.
    Al termine della visita di leva sarà possibile accedere, ai sensi della legge 241/90 e previa apposita richiesta, alla propria documentazione sanitaria. Inoltre, il Capo del Nucleo Medico potrà comunicare per iscritto al giovane, qualora lo ritenga doveroso, le patologie emerse in sede di accertamenti sanitari.


Differimento della visita di leva e ritardo degli obblighi di leva per motivi di studio

E’ importante sottolineare che le nuove norme di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 entrato in vigore il 31.12.1998 parlano di ritardo dell’adempimento degli obblighi di leva e non già di ritardo della prestazione del servizio alle armi: di conseguenza, chiedendo ed ottenendo questo beneficio, si avrà non solo un ritardo nella prestazione del servizio militare di leva, ma anche un ritardo nella sottoposizione alla visita di leva.
La visita di leva verrà effettuata, quindi, non già nel trimestre in cui vengono compiuti i 18 anni, bensì nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del ritardo, mentre l’avvio alle armi per i giovani risultati abili e arruolati avverrà, come stabilito con norma di carattere generale, entro il semestre successivo il trimestre in cui è stata effettuata la visita di leva e, comunque, non oltre il trimestre successivo (max entro 9 mesi).
I giovani nati dal 1° gennaio al 30 settembre o comunque chiamati a visita entro il mese di settembre (esclusi i rivedibili) possono chiedere, fino al giorno della visita, il differimento della visita fino al 30 settembre inviando, con raccomandata A. R. il modulo allegato al precetto a visita o presentando la relativa richiesta all’Ufficio Leva di appartenenza che ne rilascerà ricevuta.
L’interessato dovrà dichiarare di frequentare o aver frequentato nell’anno, in Italia o all’estero (per l’estero a determinate condizioni), un corso d’istruzione secondaria superiore, sempre che sia in grado di frequentare nell’anno scolastico che inizierà a settembre almeno la terzultima classe, impegnandosi a presentare la domanda di ritardo entro il 30 settembre.
La prima istanza di ritardo va presentata all’Ufficio Leva di appartenenza, mentre le successive vanno prodotte al Distretto Militare di appartenenza. Per i soggetti residenti all’estero la domanda va prodotta all’Ufficio Consolare italiano.
La presentazione dell’istanza può avvenire tramite consegna personale agli Enti sopracitati o tramite servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento): in quest’ultimo caso farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

Soggetti legittimati a chiedere il ritardo e requisiti:

  1. studenti di istituti di istruzione di II grado
    Il ritardo può essere concesso per non più di 3 volte a tutti coloro che frequentano in Italia o in un paese dell’Unione Europea l’ultimo, penultimo o terz’ultimo anno di un istituto di istruzione di II grado, indipendentemente dalla durata del corso e purchè non abbiano ancora compiuto il 22° anno di età.
    Chi usufruisce per 3 volte di detto ritardo non potrà fruire di ritardi quale studente universitario.
    Anche i cittadini che frequentano tali corsi in un Paese al di fuori dell’Unione Europea possono fruire del beneficio del ritardo, a condizione che il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano.
    Gli studenti iscritti all’ultimo anno possono chiedere, unitamente al beneficio del ritardo, di essere sottoposti a visita di leva nel 1° trimestre dell’anno solare in cui termina il predetto beneficio e di iniziare il servizio di leva nel corso dell’ultimo trimestre dello stesso anno.
    Rimane, comunque, salvo il diritto di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, fermo restando i limiti precedentemente indicati.

    Termini e documentazione.
    La domanda, corredata dal certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o da dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato, deve essere prodotta entro il 30 settembre dell’anno scolastico per il quale si richiede il beneficio.
    I cittadini nati nell’ultimo trimestre dell’anno possono presentare domanda (questo vale solo per la prima domanda e non già per le successive) anche in sede di chiamata alla leva.
    Il ritardo viene concesso con decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell’anno successivo.

  2. Ritardo per motivi di studio per gli studenti universitari

    Soggetti legittimati a chiedere il ritardo

    Possono ottenere tale beneficio i cittadini che frequentano corsi universitari di diploma o di laurea in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea fino al compimento delle seguenti età diversificate a seconda della durata del corso di studi:
    25 anni ê corsi di 3 anni;
    26 anni ê corsi di 4 anni;
    27 anni ê corsi di 5 anni
    28 anni ê corsi di durata maggiore di 5 anni.
    Anche i cittadini che frequentano tali corsi in un Paese al di fuori dell’Unione Europea possono fruire del beneficio del ritardo, a condizione che il relativo titolo finale sia legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano.

    Requisiti per ottenere il beneficio
    I requisiti necessari per ottenere il beneficio in questione sono i seguenti:
    Prima richiesta ê iscrizione ad un corso universitario;
    Seconda richiesta ê superamento di 1 esame previsto dal piano di studi;
    Terza richiesta ê superamento di 3 esami previsti dal piano di studio del 1° e 2° anno;
    Quarta richiesta ê superamento di 6 esami previsti dal piano di studio del 1°, 2° e 3° anno;
    Quinta richiesta e successive ê aver sostenuto ulteriori 3 esami per anno rispetto alla quarta richiesta.

    Il beneficio non può essere concesso se il soggetto ha già fruito per 3 anni del ritardo per la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore o se non può ultimare gli studi intrapresi entro l’anno di compimento dell’età sopraindicato.

    Termini e documentazione
    30 settembre
    per la richiesta concernente il primo anno, corredata dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione sostitutiva.
    31 dicembre per la richiesta concernente gli anni successivi, corredata dal certificato comprovante gli esami sostenuti rilasciato dall’università o da una dichiarazione sostitutiva.

    Laureati iscritti a corsi post-universitari
    Sono legittimati, inoltre, a chiedere il beneficio del ritardo (età massima: fino al compimento del 29° anno di età) i laureati iscritti ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, organizzati presso Istituti Universitari.
    Per la concessione del beneficio occorrerà documentare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami previsti dal piano di studio.

    Casi particolari
    Gli studenti universitari che pur avendo titolo a presentare la richiesta di ritardo, esclusa la prima richiesta, non la presentano, avranno diritto, al di fuori dei periodi di addestramento, a 4 periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni al fine di preparare e sostenere gli esami.
    Il mancato superamento degli esami comporta la non computabilità dei periodi di assenza ai fini del compimento del servizio.
    Gli studenti universitari che non hanno più titolo al ritardo e che dovranno sostenere non più di 4 esami oltre l’esame di laurea, possono chiedere di essere avviati al servizio presso un Ente sito nel Comune ove ha sede l’Università o in Comune limitrofo.
    I predetti giovani hanno, inoltre, la possibilità di usufruire di 4 periodi di assenza della durata di otto giorni per sostenere gli esami di profitto, nonchè di due giorni per sostenere l’esame di laurea.
    Il mancato superamento delle prove comporta anche in questo caso la non computabilità dei periodi di assenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva.

    I cittadini già in possesso di un diploma universitario hanno la possibilità di ottenere il ritardo, nei limiti di età già sopra indicati, per seguire un corso di laurea.

    Ritardo per motivi di studio all’estero
    Le norme previste per il ritardo per motivi di studio a favore dei cittadini residenti in Italia trovano applicazione anche nei confronti dei connazionali che frequentano corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell’Unione Europea o che frequentano, al di fuori di detti paesi, corsi i cui titoli di studio sono considerati equipollenti dallo Stato italiano.
    In quest’ultimo caso (Paesi non facenti parte dell’Unione Europea), se si frequentano corsi al termine dei quali non è rilasciato un titolo di studio considerato equipollente dallo Stato italiano, si può soltanto chiedere all’Ufficio Leva l’autorizzazione a soggiornare all’estero per motivi di studio.
    Le domande tese ad ottenere il beneficio del ritardo devono essere prodotte presso gli Uffici Consolari italiani.